Bonus Facciate
COS’È IL ‘BONUS FACCIATE’? E’ una nuova agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 (L.160 del 27/12/2019) che prevede la detrazione d’imposta del 90% delle spese sostenute per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.
PER QUALI FABBRICATI E IN QUALI ZONE È POSSIBILE AVVALERSI DEL ‘BONUS FACCIATE’? La detrazione si applica solo sugli interventi relativi ad edifici esistenti ubicati nelle zone A (centri storici) e B (totalmente o parzialmente edificate). Si applica sulle opere relative a facciate esterne di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi condomìni e immobili strumentali.
PER QUALI LAVORI PUÒ ESSERE RICHIESTA LA DETRAZIONE FISCALE DEL 90%? Sono ammessi al beneficio tutti gli interventi di recupero o restauro riguardanti le strutture opache delle facciate, compresi balconi, ornamenti e fregi (intonaci, marmi di facciata, ringhiere, grondaie, pluviali, cornici, impianti a vista) anche se consistenti nella sola pulitura e tinteggiatura esterna. Rientrano nell’agevolazione anche le spese correlate, per ponteggi e smaltimento di materiali, ma anche per l’IVA e gli oneri amministrativi e tecnici da sostenere (per professionisti e tecnici) per l’ottenimento di pareri e autorizzazioni.
QUAL’È IL LIMITE MASSIMO DI SPESA PER RICHIEDERE LA DETRAZIONE? Non c’è alcun limite di spesa, né di detrazione.
CHI PUÒ BENEFICIARE DEL ‘BONUS FACCIATE’? Ha diritto al Bonus facciate chi sostiene la spesa (il proprietario o titolare di altri diritti reali sull’immobile, ma anche l’affittuario, i comodatari, i familiari e i conviventi di fatto del detentore/possessore dell’immobile), sia esso persona fisica o titolare di partita Iva. Può richiedere la detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, ma limitatamente alle spese di acquisto dei materiali.
QUANTO DURERÀ IL ‘BONUS FACCIATE’ 2020? Per le persone fisiche e i condomìni la detrazione fiscale è applicabile sui lavori – compresi gli interventi già in corso d’esecuzione – le cui spese siano pagate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020. Per i soggetti titolari di partita iva, ai fini dell’imputazione delle spese, si fa invece riferimento al periodo di imposta in corso al 31/12/2020, indipendentemente dalle date di esecuzione lavori e di pagamento.
IN QUANTO TEMPO SARÀ RECUPERATO IL CREDITO? La detrazione sarà ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2020 e nei nove successivi.
AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DA RICHIEDERE: Prima di iniziare i lavori è necessario verificare se le opere richiedano l’autorizzazione della Soprintendenza (nel caso il fabbricato sia assoggettato a vincolo monumentale diretto) o l’autorizzazione paesaggistica (se il fabbricato si trova in zona soggetta a vincolo paesaggistico), oppure una pratica di comunicazione di inizio lavori presso il Comune di competenza.
‘BONUS FACCIATE 2020’, ‘ECOBONUS’ E ‘BONUS RISTRUTTURAZIONI’: Se i lavori di rifacimento della facciata non consistono nella sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, oppure comprendono interventi che influiscono dal punto di vista termico, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al DM 26/06/2015 e del DM 11/03/2008, cioè l’agevolazione è applicabile solo se si effettua una riqualificazione energetica dell’edificio. Sono esclusi da tale obbligo solo gli edifici soggetti a vincolo monumentale.
In questi casi, e non solo, oltre al Bonus Facciate, restano comunque parzialmente applicabili anche l’Ecobonus per gli interventi sull’involucro edilizio (detrazione minima del 65%, con tetto di spesa di 60.000 euro) e/o il Bonus Ristrutturazioni (detrazione del 50%, con tetto di spesa di 96.000 euro).